Art. 47.

      1. Il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena, compresi la pena pecuniaria, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna».